Art. 13.
(Responsabilità disciplinare).

      1. La società tra professionisti è soggetta alla vigilanza disciplinare e deontologica degli Ordini professionali cui è iscritta, i quali determinano le sanzioni da applicarsi alle condotte censurabili.
      2. Se la violazione commessa dal professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare di quest'ultimo concorre con quella degli amministratori della società.
      3. Nel caso previsto dal comma 2, il consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del professionista, benché iscritto presso altro consiglio dell'Ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.
      4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal professionista nell'ambito di una sede secondaria.